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Richiesta liquidazione diritti di rogito (fac simile)

Prot. n. Xxx del xxx giugno 2016 (Si ringrazia la Collega dott.ssa Maniscalco)

Oggetto: Diritti di rogito 2015-2016. Richiesta liquidazione.

Al Responsabile del Settore Amministrativo

Al Responsabile del settore Economico-Finanziario

e p.c. Al Sindaco

S E D E

Con il comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, convertito con modifiche in L. 114/2014, è stato disposto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 dello stesso articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Benché sulla materia dei diritti di rogito, e sulla loro spettanza, si siano avuti contrasti tra le diverse Sezioni della Corte dei Conti, culminati poi nell'adozione della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 21 del 4 giugno 2015, non sono mancati difformi punti di vista che hanno messo in dubbio la ristretta visuale scaturente dalla citata deliberazione della Sezione Autonomie. Di recente, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75/2016 depositata in data 7/04/2016, pronunciando su un caso relativo ai segretari comunali in servizio nella Regione Trentino Alto Adige, ha affermato in un passaggio della sentenza “.... al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito... omissis” lasciando così emergere che la corretta interpretazione della norma di cui al citato co. 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014 va nella giusta direzione di comprendere nel novero di coloro che hanno diritto a percepire i diritti di rogito non solo i segretari iscritti in fascia C) dell'Albo bensì anche i segretari che prestano servizio in Comuni privi di dirigenti sebbene iscritti in fascia B) e A). Da ultimo inoltre, il Tribunale di Milano, pronunciando in veste di Giudice del Lavoro, ha riconosciuto la spettanza dei diritti di rogito ad un Segretario Comunale iscritto in fascia A) dell'Albo, in servizio presso un Comune nel quale non vi sono dirigenti. (Si veda la Sentenza del Tribunale di Milano Reg. n. 2684/16 del 18.05.2016). D'altra parte i diritti di rogito sono qualificati, nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 2001, come facenti parte della retribuzione dei Segretari. A ciò va aggiunto che l'art. 36 della Costituzione enuncia il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro ed è a tutti noto che nel rogito dei contratti il segretario risponde personalmente e assume una responsabilità non indifferente. Inoltre, nessuna spesa grava sul Comune essendo i diritti di rogito direttamente versati dalle ditte aggiudicatarie dei contratti pubblici. Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ritiene di avere diritto alla liquidazione dei diritti di rogito non ancora liquidati e pagati con riferimento all'anno 2015 e al corrente anno. Chiede pertanto la liquidazione e il pagamento delle spettanze dovute per diritti di rogito.

Luogo data

Il Segretario Generale