• '
    '

OIV e nucleo attestazioni richiesta dall'ANAC entro 31 marzo 2017

Entro il 31 marzo gli OIV o Nuclei o altri organismi di valutazione hanno l'obbligo di attestazione delle pubblicazioni

con una valutazione per singola tipologia applicando i criteri forniti annualmente direttamente dall'anac.

Eccoli i presupposti normativi, giuridici, creativi, e di "soft law", buona lettura a tutti.

Fonte ANAC: delibera e pagina web

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=b86e4a900a77804253dc0e1a68f4019a

la griglia

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Allegato_2_Grigliarilevazione.xlsx

documento di attestazione

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Allegato_1_Documentoattestazione.docx

scheda di sintesi sulla rilevazione oiv e nuclei

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Allegato_3_Schedasintesi.docx

criteri di compilazione

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Allegato_4_Criteridicompilazionegriglia.pdf

link alternativi diretti da sito anac:

Allegato 1 Documento di attestazione
Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017
Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi
Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

Delibera numero 236 del 01 marzo 2017

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità

Premessa
L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

In data 8 giugno 2016, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (Serie generale n. 132), il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (c.d. decreto Madia) che modifica le disposizioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In particolare, si richiama quanto stabilito al co. 1 dell’art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», del d.lgs. 33/2013, che sostituisce l’art. 11 e la previsione, all’art. 42, co. 1, del d. lgs. 97/2016, che introduce un periodo transitorio di 6 mesi, entro cui i destinatari della norma debbono provvedere ad adeguarsi alle citate modifiche.

Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l’Autorità ha adottato «Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016» rivolgendosi in particolare alla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, c. 1, del dlgs 33/2013.

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 dicembre 2016, ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del dlgs 33/2013 o, nei casi in cui la norma non preveda espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, a organismi con funzioni analoghe, di attestare al 31 marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione (cfr. Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016).

Il presente documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017.

Soggetti tenuti all’attestazione
Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «publiche amministrazioni» di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del dlgs 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.
Si tratta degli enti per i quali l’Autorità, con la delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
Per «publiche amministrazioni» l’art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonchè le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai fini della predisposizione dell’attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l’allegato 1 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs.n. 33/2013, «svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate…», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione
Ferma restando l’immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni fornite dall’Autorità con la citata delibera n. 1310/2016, agli OIV è richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.
L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

  1. obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
  2. obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
  3. obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
  4. obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull’attività dell'amministrazione (art. 31);
  5. obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario;
  6. obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell’A.N.AC. sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto alla compilazione della griglia di rilevazione, specificando che nell’ente è assente l’OIV o organismo con funzioni analoghe analogo e motivandone le ragioni.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe tenuti all’attestazione, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017», disponibile nell’allegato 2.

La Griglia di rilevazione è composta di 2 fogli.
Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web degli enti e amministrazioni, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con la delibera n. 1310/2016 (cfr. § 3) che rinvia all’apposito allegato 2 della delibera n. 50/2013 . Tutti gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Il foglio n. 2 «Uffici periferici e Articolazioni » consente di documentare la verifica intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito web dell’amministrazione centrale ovvero nei siti degli gli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati.
Tale foglio è compilato, pertanto, solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici e articolazioni organizzative dotate di autonomia. Considerata la loro numerosità, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o orgnaismi analoghi» (allegato 3) l’OIV elenca gli uffici periferici e le articolazioni organizzative autonome selezionate, descrive le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture nonché le procedure e le modalità seguite per la rilevazione.

Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (allegato 4) e avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni considerate.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.

3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 2017

Le attestazioni degli OIV, o di altro organismo con funzioni analoghe, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»1 entro il 30 aprile 2017.
La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:
Allegato 1 Documento di attestazione
Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017
Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi
Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non devono essere trasmessi all’A.N.AC. ma solamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l’Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all’Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi (allegato 3) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, cioè specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

4. Attività di vigilanza svolta dall’A.N.AC.

4.1 Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza

L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti ed amministrazioni tenuti all’applicazione della disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.

4.1.1 Vigilanza d’ufficio

L’Autorità verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 aprile 2017, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L’Autorità si riserva di rendere noti in un rapporto, che sarà pubblicato al termine dell’attività svolta, i criteri di individuazione del campione selezionato di enti ed amministrazioni.
L’Autorità si riserva di segnalare, ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’A.N.AC. rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente».

4.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.
Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 10 marzo 2017
Il Segretario