Quarta sentenza dei Giudici del lavoro per pagamento rogito segretari senza dirigenti
Con il giudice di taranto sono ormai quattro i Giudici che in varie regioni hanno sancito la violazione del diritto dei segretari comunali ad essere retribuiti per la loro propria attività rogatoria che se fatta in uno studio notarile comporta anche costi come quelli dell'assicurazione professionale con costi non indifferenti.
Inoltre, quanto alla percezione i giudici del Lavoro nemmeno tanto tra le righe fanno notare che le cirocolari o le sentenze delle sezioni della Corte dei Conti non hanno capacità Legislativa innovativa, Idem per quanto riguarda la nota sciagurata Circolare Cimmino dove se fino a "ieri" si contavano le popolazioni afferenti alla convenzione, "oggi" da qualche tempo in più per la verità le diverse prefetture applicano in danno dei segretari la circolare cimmino sul conteccio dei soli abitanti del comune capoconvezione, non si sa bene da quale dato normativo posto che i giudici del lavoro rilevano che la tabella del 1962 non ha subito innovazioni di sorta.
Risulta evidente che la persecuzione contro una intera categoria di lavoratori ad opera di chi ha subito segnalazioni e più semplicemente ha avuto un ostacolo (grazie ai segretari o per colpa degli stessi?) alla vita criminale all'interno degli enti locali almeno in parte risulta arginata dai giudici. Purtroppo però attivare la Giustizia in Italia non è né veloce né gratis e quindi anche ammesso di aver diritto a determinate somme a volte inferiori a poche migliaia di euro determina che nelle sentenze nel 90% dei casi le spese vengono ripartite per la complessità della materia ad entrambe le parti, anziché seguire la soccombenza, pertanto l'azione risulta di fatto determinare una soglia di utilità che non sempre tutti i segretari possono permettersi. Poiché la battaglia di principio non può essere troppoin danno del soggetto leso.
Ricordiamoci BENE al voto. Vota e fai votare NO.
PB
Quarta sentenza favorevole: 3269 del 17 ottobre 2016 Giudice del lavoro di Taranto.
Terza Sentenza favorevole Tribunale Busto Arsizio Sentenza n. 307/2016 pubbl. il 03/10/2016 RG n. 406/2016 2
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 24.3.2016, nella qualità di Segretario Comunale appartenente alla fascia A, titolare di Convenzione di Segreteria tra comuni privi di dirigenti (doc. nn. 1.1, 6.2, 10.2 e 15.3), ha chiesto, in via principale, accertarsi il proprio diritto a percepire i diritti di rogito ai sensi e per gli affetti dell’art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, avendo i comuni bloccato ogni erogazione per l’anno 2015 a seguito dell’orientamento della Corte dei Conti che ha limitato i diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, con condanna dei comuni convenuti alla corresponsione degli importi indicati per gli atti rogitati.
La domanda è fondata.
L’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha così disposto: "Negi enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
La norma riconosce, pertanto, ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), il diritto ai benefici di cui all’art. 30 della legge n. 734/1973, ed estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.
Firmato Da: LA RUSSA FRANCESCA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1e585d - Firmato Da: ZICCARDI CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d4858
Sentenza n. 307/2016 pubbl. il 03/10/2016 RG n. 406/2016 3
Il dettato normativo non pare consentire, dunque, un’interpretazione limitata al riconoscimento dei diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, come deciso dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, il 24.6.2015, stante il chiaro il disposto dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, che estende i diritti di segreteria alle due categorie di segretari, quelli che non hanno qualifica dirigenziale, appunto, e quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale ("Negi enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale …"), così come già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza n. 1539 del 18.5.2016 e sentenza n. 2516 del 28.9.2016).
La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell’art. 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria, come anche previsto dall’art. 7, lettera F, della Convenzione di segreteria tra i comuni convenuti (doc. n. 1.1) e come corrisposti al ricorrente per l’anno 2014 (doc. nn. 2.2, 7, 7.2, 11.1. 11.2), anche a seguito del parere n. 297/2014 della Corte dei Conti Lombardia (doc. n. 14.2) a specifica richiesta avanzata proprio dal comune di Cassano Magnago convenuto (doc. n. 14.1).
Nel caso di specie in esame, presso i comuni dove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, come confermato dalle delibere dei comuni convenuti, prodotte all’odierna udienza, che motivano la mancata costituzione in giudizio.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all’art. 30 della legge n. 743/1973.
Firmato Da: LA RUSSA FRANCESCA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1e585d - Firmato Da: ZICCARDI CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d4858
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Di conseguenza, il Comune di Lonate Pozzolo deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dei diritti accantonati per la somma di 3.131,13 euro (doc. nn. 3.1. e 3.2); il Comune di Ferno per la somma di 4.622,21 euro (doc. nn. 8.1 e 8.2) e il Comune di Cassano Magnago per la somma di 10.158,35 euro (doc. nn. 11.4, 13.1. e 13.2).
Le spese di lite vanno compensate, considerato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha determinato l’azione dei comuni convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede nella contumacia dei comuni convenuti:
- riconosce il diritto del ricorrente, quale segretario di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione dei diritti di segreteria e, per l’effetto, condanna il Comune di Lonate Pozzolo al pagamento, in favore del ricorrente, dei diritti accantonati per la somma di 3.131,13 euro, il Comune di Ferno per la somma di 4.622,21 euro e il Comune di Cassano Magnago per la somma di 10.158,35 euro;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 3 ottobre 2016
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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Sentenza n. 307/2016 pubbl. il 03/10/2016 RG n. 406/2016
Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Bruno Malagoli, alla pubblica udienza del 23.6.2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SE N T E N Z A
Nella causa promossa da
xxxxxx xxxxx rappresentato e difeso, in virtu` di procura a margine del ricorso, dal prof. ROBERTO CAVALLO PERIN e dall’avv. SALVATORE FANNI presso cui elettivamente domicilia, giusta procura in atti, in TORTOLI’, VIA ASPROMONTE 1
RICORRENTE
contro
COMUNE DI BARI SARDO rappresentato e difeso dall’avv. BRUNO PILIA presso cui elettivamente domicilia, giusta procura in atti, in TORTOLI’, VIA MONS. VIRGILIO 91/A
104 2015
e
COMUNE DI CARDEDU
COMUNE DI GAIRO COMUNE DI URZULEI
RESISTENTE
TERZO CHIAMATO CONTUMACE TERZO CHIAMATO CONTUMACE TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Motivi in fatto e in diritto
Premesso che:
- la ricorrente ha chiesto che, previa disapplicazione della Circolare Ministero
dell’Interno del 9.6.2013 n. 3636, nonche´ della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bari Sardo 5.12.2014 n. 105, venisse accertato il suo diritto a ricevere uno stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, oltre a
Firmato Da: CORRIAS MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51dcd - Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116a92
Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
quanto a lei spettante a titolo di retribuzione di risultato, con conseguente condanna dell’ente convenuto alla corresponsione della complessiva somma di Euro 14.154,72, oltre interessi ed alla corresponsione del rimborso delle spese di viaggio per un importo pari a circa Euro 1.500,00 a lei spettanti;
-
- si e` costituito il Comune di Bari Sardo, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; e chiedendo altresi`, quanto alle spese di viaggio, che in ipotesi di soccombenza le stesse venissero ripartite pro quota fra i Comuni di Gairo, Urzulei e Cardedu, a cio` tenuti in virtu` di apposita convenzione con gli stessi stipulata;
-
- a tale fine parte resistente ha chiesto ed ottenuto la possibilita` di estendere il contraddittorio ai predetti enti;
-
- i Comuni di Gairo, Urzulei e Cardedu, nonostante la regolarita` della notifica, non si sono costituiti in giudizio e devono essere qui dichiarati contumaci;
atteso che
-
- i fatti che hanno originato la presente vertenza sono incontestati, risultando inoltre,
per la quasi totalita`, comprovati da specifiche determine e delibere comunali;
-
- infatti, la ricorrente e` stata nominata Segretario Comunale del Comune di Bari Sardo
con il decreto n. 27 del 2.12.2013 dal Sindaco dell’ente (cfr. doc. 3 di parte ricorrente);
-
- l’accettazione della nomina e` avvenuta in pari data: il fatto e` incontestato e comprovato
dall’accettazione apposta in calce all’atto di nomina (cfr. ancora doc. 3);
-
- con la determina n. 5 del 2.1.2014 del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune resistente veniva impegnata una spesa, utile al pagamento dello stipendio
della ricorrente, pari ad Euro 59.028,29 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);
-
- con il decreto n. 8 del 29.1.2014 alla dott.ssa Destro venivano assegnate ulteriori funzioni, con maggiorazione della retribuzione, in relazione a quanto disposto nell’allegato A del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo 2 (cfr. doc. 6 di
parte ricorrente);
-
- tale maggiorazione di retribuzione veniva conseguentemente parametrata nella misura
percentuale del 50% della retribuzione di posizione in godimento, per un importo pari a complessivi Euro 9.296,24 (per tredici mensilita`), con conseguente e corrispondente impegno di spesa del 31.1.2014;
-
- entrambi i suddetti atti (determina 5/2014 e decreto 8/2014) danno atto che la ricorrente ha assunto servizio dall’1.1.2014, conseguentemente le spettanze riconosciute vengono fatte decorrere da tale data;
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Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
-
- rappresenta dato pacifico in causa che lo stipendio annuo lordo spettante alla ricorrente era stato definito in conformita` a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari provinciali e comunali n. 275/2001;
-
- tale deliberazione stabiliva per le retribuzioni dei segretari il principio c.d. divieto di reformatio in peius, gia` previsto dal d.p.r. 3/1957 e poi ribadito dalla legge 537/1993;
-
- in data 16.7.2014 il Comune di Bari Sardo, con determinazione del Responsabile del Servizio, ha rideterminato in diminuzione tutta la retribuzione precedentemente riconosciuta alla ricorrente (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
-
- un tanto e` stato dal Comune disposto alla luce del disposto dell’art. 1 co 458 della legge 147/2013 (c.d. legge di stabilita` per il 2014) e della successiva circolare 3636/2014 del Ministero dell’Interno (cfr. doc. 9 di parte ricorrente), sull’assunto che tale mutamento normativo con la conseguente circolare esplicativa (n. 3636/2014, cfr. doc. 5 di parte ricorrente) del Ministero dell’Interno si applicasse alla ricorrente;
rilevato che
-
- la legge 147/2013 (c.d. legge d stabilita` 2014) ha abrogato il c.d. divieto di reformatio
in peius, con riferimento al d.p.r. 3 del 1957 (art.202) ed alla legge 537 del 1993 (art. 3
co 57 e 58);
-
- piu` nel dettaglio, l’art. 202 del d.p.r. 3/1957 prevedeva che: “nel caso di passaggio di
carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e` attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia` goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”; tale assegno “superiore a quello spettante nella nuova posizione non e` riassorbibile ne´ rivalutabile” (l. 537/1993, art. 3, co 57 e co 58);
l’art.1 comma 458 della legge 147/2013 ha stabilito che: “l’art. 202 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3 e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli od incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e` sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita`”; mentre l’art. 1 comma 459 della medesima legge ha precisato poi che: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita` successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto
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disposto dal comma 458, secondo periodo ...”; l’entrata in vigore della legge e` stata poi
fissata dal successivo comma 749 al 1° gennaio del 2014;
-
- la deliberazione, 6 settembre 2001 n. 275, del consiglio nazionale d’amministrazione
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedeva, per quanto qui interessa, che i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi di segreteria ovvero in posizione di disponibilita`, potessero essere nominati, in qualita` di titolari, presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza, ma che in tal caso avessero diritto a mantenere la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltre che il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio; cio` veniva giustificato, peraltro, attraverso una ricognizione complessiva dei vari dati normativi rilevanti in materia e non sul solo disposto dell’art. 202 del d.p.r. 3/1957 (cfr. delibera, doc. 5 parte ricorrente);
-
- successivamente alla luce delle novita` normative, nel giugno 2014, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – (succeduto nel 2010 all’AGES) ha emanato la circolare 9.6.2014 n. 3636, con la quale, fornendo indicazioni per la revisione del trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali ha stabilito, per quanto qui rileva, che: “in applicazione del disposto dell’art. 1 comma 458 della legge di stabilita` 2014, la deliberazione 275/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali deve intendersi caducata e non piu` suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014 ...” ed ancora “Si evidenzia, infine, che alla luce del chiaro tenore dell’art.1 comma 459 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le amministrazioni interessate dall’applicazione della deliberazione 275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014”;
ritenuto che
- rappresenti un dato scolpito nella normativa sopra richiamata che l’adeguamento
stipendiale prescritto dal comma 459 sia circoscritto all’ipotesi prevista nel secondo periodo del comma 458: in proposito si osservi che il rinvio che viene operato dal comma 459 alla seconda parte del precedente comma 458 e` di tipo formale, ragion per cui non vi e` alcuno spazio interpretativo per obliterarne l’inequivoco significato, posto
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che l’unico organo giudiziario legittimato ad interpretazioni additive o manipolative
del dato normativo e` rappresentato nel nostro ordinamento dalla Corte Costituzionale;
-
- da cio` discenda logicamente, giusto il disposto dell’art. 11 delle preleggi, che la disposizione dettata nella prima parte del comma 458 non possa avere portata
retroattiva;
-
- la declinazione delle sopra citate disposizioni porti ad escludere che il riconoscimento
dell’assegno personale utile a pensione a favore dei segretari comunali iscritti a una fascia superiore a quella di nomina, come riconosciutogli sulla base della delibera AGES 275/2001, sia venuto meno retroattivamente sulla base del solo disposto del comma 458 citato; deve pertanto ritenersi che tale assegno continui ad essere legittimato per tutti i rapporti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore della legge 143/2013;
-
- anche per quanto sopra esposto, la circolare 3636/2014 debba ritenersi applicabile ai soli passaggi di carriera avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge di stabilita` abrogativa, cioe` per i soli rapporti perfezionati con una nomina e un’accettazione successiva al 1° gennaio 2014; e debba altresi` ritenersi, alla luce di quanto sopra ritenuto, che, laddove la circolare precisa che in attuazione dell’art. 1 comma 459 della legge 147/2013, le amministrazioni interessate debbono adeguare i trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la stessa si riferisca all’ipotesi di “rientro dai ruoli”;
rilevato che
-
- nel caso di specie il rapporto tra le parti si e` perfezionato nel dicembre del 2013 (cfr.
doc. 3 di parte ricorrente, ovvero nomina del Segretario Comunale titolare con contestuale accettazione della ricorrente in calce allo stesso); a conferma di cio` si osservi che il successivo atto amministrativo che esplicita sul piano formale il quantum dovuto a titolo retributivo si autodefinisce meramente attuativo del decreto di nomina, in cui gia` si dava conto della qualifica della segretaria comunale classe III, con conseguente inquadramento economico ai sensi del CCNL dei Segretari comunali e provinciali dell’1.3.2011;
-
- la ricorrente e` passata da un Comune all’altro senza collocazione fuori ruolo e pertanto non puo` rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 458 seconda parte della legge 147/2013 e dunque neppure nell’ambito applicativo nel successivo comma 459, che la circolare 3636/2014 ha tentato di esplicare sul piano operativo;
Firmato Da: CORRIAS MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51dcd - Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116a92
Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
-
- la ricorrente non e` dunque interessata dalle abrogazioni della legge 143/2013 e dalla successiva circolare Ministero Interno 3636/2014;
-
- di conseguenza, la determina del Comune di Bari Sardo - Servizio Amministrativo - n.160 del 16.7.2014, nonche´ della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bari Sardo n. 105 del 5.12.2014, atti con i quali l’Ente procedeva rideterminare in diminuzione tutta la retribuzione precedentemente riconosciuta alla ricorrente, sono illegittimi e devono essere disapplicati;
-
- una volta operata la disapplicazione deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente a ricevere lo stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, nonche´ delle relative indennita` parametrate alla predetta qualifica, oltre alla somma spettante a titolo di retribuzione di risultato, per una complessiva somma di Euro 14.154,72;
-
- al fine della determinazione del quantum spettante a titolo retributivo, si osservi che una volta disapplicati gli atti del Comune, quanto dovuto alla ricorrente risulta comprovato da tutti i precedenti atti amministrativi dell’ente, che del resto non ha neppure contestato, in disparte quanto in prosieguo si osservera` in ordine alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio, la quantificazione della pretesa creditoria operata in ricorso, imperniando la propria difesa sulle pretese sopravvenienze normative legittimanti la riduzione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Destro;
-
- da cio` consegue che il Comune di Barisardo deve essere condannato a corrispondere a Clara Destro la somma di Euro 14.154,72 oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;
ritenuto che
-
- rispetto alla pretesa creditoria relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute
debbano svolgersi differenti considerazioni;
-
- in proposito, e` dato documentale che sulla base della Convenzione intercorsa fra il
Comune di Barisardo ed i Comuni di Cardedu, Urzulei e Gairo (cfr. docc. 12 e 14 di parte ricorrente), tale rimborso doveva essere sostenuto dal Comune di Bari Sardo, in quanto “Capo Convenzione”; ed e` altresi` documentale che quanto anticipato potesse poi essere dall’ente recuperato in ragione di 1/3 di quanto anticipato presso gli altri comuni convenzionati ed interessati; e` del resto testuale (cfr. art. 6 delle Convenzioni,
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Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
docc. 12 e 14 citati) che la ripartizione cosi` come prevista dalla Convenzione regoli i
rapporti diretti tra gli enti, restando a cio` estranea la ricorrente;
- tuttavia, cio` che viene allegato in ricorso al fine di provare d’aver sostenuto tali spese, e`
in definitiva una “autocertificazione sostitutiva” che, se sul piano amministrativo e` idonea ad attivare la procedura di rimborso, essendo suscettibile di successivo controllo e accertamento, in questa sede, in presenza della contestazione della parte resistente costituita e nella contumacia degli enti chiamati, resta mera affermazione di parte inidonea a documentare e comprovare gli effettivi costi sostenuti; con la conseguenza che non chiedendosi qui una statuizione di accertamento del diritto alla corresponsione del rimborso da parte del Comune di Bari Sardo, ma chiedendosi una vera e propria liquidazione delle spese allegate come sostenute, la domanda resta sfornita di prova e deve essere rigettata;
rilevato infine che
- le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, tenendo conto della
natura documentale della causa, come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, applicando (per tutte le fasi) tendenzialmente i parametri minimi previsti in relazione alle cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa:
cosi` provvede:
1. previa disapplicazione della determinazione del Comune di Bari Sardo - Servizio Amministrativo - n.160 del 16.7.2014, nonche´ della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bari Sardo n. 105 del 5.12.2014, accerta il diritto della ricorrente a ricevere lo stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, nonche´ delle relative indennita` parametrate alla predetta qualifica, oltre alla somma spettante a titolo di retribuzione di risultato e per l’effetto condanna il Comune di Bari Sardo a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di Euro 14.154,72, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda volta ad ottenere la refusione delle spese di viaggio;
3. condanna il Comune di Bari Sardo alla refusione delle spese di lite in favore di Clara Destro liquidandole in complessivi € 3.000,00 otre I.v.a. e C.p.a. come per legge
4. termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.
Lanusei, 23/06/2016
Il Giudice del Lavoro
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Sentenza n. 20/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. 104/2015
Bruno Malagoli
Firmato Da: CORRIAS MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51dcd - Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116a92