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Lavoro; pubblico impiego; segretari comunali; diritti di rogito; pagare

Abrogazione diritti di segreteria. Opera solo la condizione oggettiva: comuni privi della dirigenza. Ora fioccano le richieste dei segretari comunali. I diritti di segreteria devono essere riconosciuti nei comuni privi di dirigenti anche se il segretario appartiene alle fascie A e B. Il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dirigenti. A deciderlo la Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro (dr.ssa MOGLIA SARA MANUELA) n. 1539/2016 RG n. 2684/2016 pubbl. il 18/05/2016, che interviene sulla disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 10 della legge n. 114/2014 ed in particolare sui diritti di segreteria. Il giudice del lavoro del capoluogo Lombardo, smentendo quanto aveva affermato la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie del 24 giugno 2015, afferma che “… nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica. [….]. Secondo il giudice del lavoro di Milano, la norma “… estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale ….” . Sostiene il Giudice che “… In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali. La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente. […]. Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorchè venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale. In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno…”.